Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilita’: “Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22.03.2021”.

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22.03.2021.

Entrata in vigore del provvedimento: 23.03.2021.

Art. 15: Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilita’.

1. All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento.»; b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».

2. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come modificato al presente articolo.

4. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».

5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

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