INPS: “Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo. Modalità di calcolo cosiddette “agevolate” del relativo onere. Precisazioni”.
L’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (cfr. il comma 6 del medesimo articolo, che ha aggiunto il comma 5-quater all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
A seguito di quesiti pervenuti in materia, si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi. (Fonte: INPS)
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