Educazione Continua in Medicina: delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022. Crediti ECM 2020: già acquisiti per le Professioni Sanitarie impegnate nell’emergenza COVID-19.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022. In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par. 3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2017-2019, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020. (Fonte: ape.agenas.it)

Leggi la Delibera del 18 dicembre 2019

Il 6 Giugno 2020, con l’approvazione definitiva del Decreto Scuola, è stato approvato anche quanto previsto dall’art. 6:

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari 1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’universita’ e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni (del decreto legislativo 9 novembre 2007), n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalita’ della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche’ delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi’ individuate modalita’ di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita’ a distanza, per le attivita’ pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche’ per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale. (-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’organizzazione e le modalita’, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonche’, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’organizzazione e le modalita’, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. 2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita’ di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita’, delle unita’ sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attivita’ di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita’ professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia’ maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita’ professionale.) 3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e’ da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E’ ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea). Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita’ formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attivita’ formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione. 4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Pertanto, i 50 crediti ECM da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. L’Assemblea della Camera ha contestualmente approvato anche un ordine del giorno, collegato al Decreto Scuola, che punta ad estendere l’acquisizione dei crediti ECM per il 2020 a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, ossia a far sì che i 50 crediti ECM da acquisire per l’anno 2020, si intendano già maturati per tutti gli operatori sanitari che hanno continuato a svolgere la propria professione in questi mesi di emergenza Covid-19, e non solo per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti come invece previsto dal testo del decreto.

Consulta il testo integrale: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 06-06-2020

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