Certificazioni verdi Covid-19. FAQ.

Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19?:

Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2

la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)

il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19

il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19

il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le certificazioni verdi Covid19?:

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza, quando si è completato il ciclo vaccinale previsto. Al momento, la validità è di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.

La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Cosa posso fare se sono in possesso di una certificazione verde?:

Il decreto-legge 52 del 22 aprile 2021 prevede, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.

Se ho una o più certificazioni verdi, posso non indossare la mascherina, non igienizzare frequentemente le mani, non rispettare il distanziamento fisico?:

No, le misure di igiene vanno sempre rispettate, in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di prima infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti, nè può essere escluso il rischio di trasmissione del virus. Ugualmente, non è escluso il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo.

Pertanto, tutti i cittadini devono continuare a:

indossare le mascherine

rispettare il distanziamento fisico

igienizzare frequentemente le mani

anche se in possesso di una certificazione verde Covid-19.

Posso ottenere la certificazione verde anche con un test sierologico positivo?:

No, al momento il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.

Cosa succede alla scadenza della certificazione verde?:

Per quanto riguarda i sei mesi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, va precisato che tale scadenza è stata fissata provvisoriamente, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito UE.

Cosa è il Digital Green Certificate?:

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:

avvenuta vaccinazione contro il COVID-19

avvenuta guarigione da COVID-19

effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo,

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.

Qual è la finalità del Digital Green Certificate?:

La finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra i 27 Paesi e l’utilizzo di certificati interoperabili, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Un’altra finalità è la riduzione delle falsificazioni dei certificati. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma agevola gli spostamenti.

Quando entrerà in vigore il Digital Green Certificate (DGC)?:

L’entrata in vigore è prevista per giugno 2021.

L’Italia aderirà al Digital Green Certificate (DGC)?:

Sì, l’Italia aderirà e si sta realizzando, insieme alle Regioni, la piattaforma nazionale, che permetterà il rilascio centralizzato dei DGC che saranno interoperabili sia a livello nazionale sia a livello europeo attraverso l’apposito gateway europeo che assicurerà la verifica della loro validità al momento dell’ingresso in qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea.

La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate Europeo sono la stessa cosa?:

No. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Sarà necessario per muoversi in Unione Europea oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione.

La certificazione verde mi consente anche di recarmi negli altri Paesi europei?:

La certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, in quanto al momento il sistema e le regole del Digital Green Certificate non sono entrati in vigore, pertanto per recarsi all’estero si è soggetti alle normative dei singoli Paesi.
Consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.

(Fonte: www.salute.gov.it)

Leave a reply